CONTRIBUTI VOLONTARI
I contributi volontari sono versamenti contributivi che i lavoratori iscritti ai regimi pensionistici del sistema obbligatorio, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, possono pagare per:
- perfezionare i requisiti di assicurazione e contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
- incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
A tal fine è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva, che viene concessa qualora il rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo sia cessato.
Tuttavia questa può essere rilasciata anche nei seguenti casi di attività lavorativa non cessata:
- sospensione del lavoro, anche per periodi di breve durata, se tali periodi sono assimilabili all’interruzione o cessazione del lavoro;
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996, in alternativa alla possibilità di riscatto prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 564/1996;
- contratto di lavoro part-time, se i versamenti volontari vengono effettuati a copertura o ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
- integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo, con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
L’assicurato per ottenere l’autorizzazione deve possedere in alternativa:
- almeno 5 anni di contributi nel corso della vita assicurativa;
- almeno 3 anni di contribuzione nei cinque precedenti la data di presentazione della domanda.
I requisiti devono essere perfezionati con i contributi effettivi (obbligatori, volontari e da riscatto) versati dall’assicurato, con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.
L’autorizzazione ai versamenti volontari ha efficacia a tempo indeterminato e può essere utilizzata fino al momento del pensionamento. Non viene tuttavia concessa per periodi successivi alla decorrenza della pensione.
È possibile versare i contributi volontari per i 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda, soltanto per i periodi privi di contribuzione.
Il versamento dei contributi volontari ha cadenza trimestrale e deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Nel caso di periodi pregressi va fatto entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I versamenti contributivi effettuati oltre i termini di scadenza previsti sono nulli e rimborsabili.
Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.
Nel caso di lavoratori autonomi, l’importo è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.
Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
Se l’interessato dovesse versare un importo inferiore a quanto richiesto verrà accreditato un numero di settimane proporzionalmente ridotto.
ACCREDITO CONTRIBUTI FIGURATIVI
I contributi figurativi sono contributi previdenziali accreditati al lavoratore ai fini pensionistici, senza oneri per il lavoratore stesso. I contributi figurativi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, il lavoratore:
- non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
- ha percepito un’indennità a carico dell’Inps;
- ha percepito retribuzioni in misura ridotta.
Sono utilizzabili ai fini pensionistici sia per il diritto che per la misura delle prestazioni:
• “a copertura” se il periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è completamente scoperto di contribuzione e non risultano, quindi, accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;
• “ad integrazione” se nel periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo e il conseguente accredito di settimane sul conto assicurativo dell’assicurato;
• “ad incremento” se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo.
Sono accreditabili a domanda i periodi durante i quali il lavoratore è stato in:
- servizio militare;
- malattia e infortunio;
- assenza dal lavoro per donazione sangue;
- congedo per maternità e per paternità durante il rapporto di lavoro;
- maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri;
- assenze dal lavoro per malattia del bambino;
- congedo per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, comma 3 (handicap grave);
- congedo straordinario ai sensi della Legge n. 388/2000, art. 80, comma 2 (handicap grave);
- periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.
Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato:
- in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- assunto con contratto di solidarietà;
- impegnato in lavori socialmente utili;
oppure ha beneficiato:
- di indennità di mobilità;
- di indennità di disoccupazione;
- di assistenza antitubercolare a carico dell’Inps;
- dell’IND.COM introdotto dal D.lgs. n. 207/96.
RISCATTO CONTRIBUTI
I contributi da riscatto sono versamenti che consentono di recuperare, previa domanda e dietro pagamento di un onere, periodi scoperti da contribuzione a causa di eventi tutelati, per i quali:
- c’è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere recuperati, essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non c’era l’obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
Il riscatto dei contributi è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo.
È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi a:
- omissioni contributive da parte: del datore di lavoro per attività lavorativa subordinata; del titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti; del titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti;
- corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- periodi di assenza facoltativa per gravidanza anche al di fuori del rapporto di lavoro;
- assistenza ai familiari disabili e aspettativa per gravi motivi di famiglia.
Altri riscatti:
- anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
- periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge;
- periodi di lavoro svolto con contratto part-time;
- periodi di lavoro socialmente utile per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
- interruzione o sospensione dell’attività lavorativa;
- periodo di servizio civile;
- periodi di formazione e studio.
Possono chiedere il riscatto i seguenti soggetti:
- i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alla forme sostitutive e esclusive di essa (ex INPDAP, ex IPOST, ex ENPALS);
- gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti);
- gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.
La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.
Pagamento dell’onere da riscatto
Il pagamento dell’onere di riscatto deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda. Diversamente, l’interessato decade dalla richiesta originaria, con restituzione delle somme eventualmente versate in ritardo.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps. In questo caso l’assicurato può presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo o per gli stessi periodi, con rideterminazione dell’onere da versare. Il versamento effettuato in ritardo è considerato come nuova domanda con rideterminazione dell’onere di riscatto.
A seguito del pagamento dell’onere, i contributi si considerano come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono.
Sono utili:
- per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
- per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
- per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche.
RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI
La ricongiunzione dei contributi consente ai lavoratori che hanno contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali di riunirli in un’unica gestione, al fine di ottenere una sola pensione.
L’istituto, disciplinato dalle Leggi n. 29/79 e n. 45/90, riguarda tutti i versamenti accreditati in almeno due forme previdenziali che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati. Pertanto consentono di accedere a pensione secondo le regole previste dal fondo “accentrante”.
È possibile ricongiungere presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti Inps i contributi versati nelle seguenti forme pensionistiche:
- gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (es. INPDAP, Fondo Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc.);
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, esclusa la Gestione separata). In questo caso l’interessato deve far valere nel periodo antecedente alla domanda di ricongiunzione almeno 5 anni di contribuzione da dipendente versata in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
Per quanto riguarda la ricongiunzione verso fondi diversi dal Fondo dipendenti Inps, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
- nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’AGO;
- nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps
Si può chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali si è titolare. L’interessato può esercitare questa facoltà presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda o nella gestione in cui possa far valere almeno 8 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Nel caso di ricongiunzione contributi di periodi da lavoro autonomo, l’interessato deve poter far valere nel periodo antecedente alla domanda 5 anni di contribuzione:
- nel fondo ricevente
oppure
- in due o più gestioni previdenziali diverse da quella accentrante.
È consentito ricongiungere le posizioni assicurative esistenti presso l’AGO e le gestioni di essa sostitutive con quelle costituite presso le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti.
La ricongiunzione riguarda la totalità della posizione assicurativa, non essendo ammesse ricongiunzioni parziali. Riguarda periodi di contribuzione non coincidente.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Può essere esercitata una seconda volta:
- dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro;
- al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.
Anche i superstiti dell’assicurato possono richiedere la ricongiunzione senza limiti di tempo.
Il servizio è oneroso per il richiedente. L’importo dell’onere dipende dalla retribuzione del lavoratore, dall’età anagrafica, dall’anzianità contributiva complessiva e dal valore dei contributi che si vogliono trasferire da una gestione all’altra.
VERIFICA E RETTIFICA SULLE POSIZIONI ASSICURATIVE
La verifica e rettifica delle posizioni assicurative è un processo essenziale non solo per analizzare la propria posizione assicurativa in termini di accesso a pensione, ma anche per controllare che tutti i contributi siano stati versati e quali siano i comportamenti da seguire per poter migliorare la futura prestazione pensionistica.
Nel caso in cui ci siano inesattezze nella situazione contributiva dei lavoratori è possibile segnalare tali incongruenze tramite due strumenti messi a disposizione dall’INPS.
- SE. per i lavoratori del settore privato (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione Separata).
- V.P.A. per i lavoratori del pubblico impiego.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la verifica personalizzata della posizione assicurativa e contributiva.
UTILIZZO CONTRIBUTI
Il cumulo contributivo consente di valorizzare gratuitamente la contribuzione accreditata presso più gestioni della previdenza obbligatoria comprese le Casse Professionali.
L’istituto interessa tutti e per intero i periodi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative.
Il risultato di questa operazione è la possibilità di accedere ad un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo con il metodo del “pro-quota”.
È necessario che gli interessati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo.
La totalizzazione dei periodi assicurativi consente ai lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali di acquisire il diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti. A tal fine è necessario che l’interessato:
- non sia titolare di pensione diretta erogata da una delle gestioni che possono essere coinvolte nel processo di totalizzazione;
- non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi.
La totalizzazione dei periodi assicurativi interessa tutti i contributi versati presso le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto. Ai fini del diritto alle prestazioni, vengono sommati i contributi non coincidenti. Le prestazioni pensionistiche si conseguono in base a requisiti differenti rispetto a quelli previsti in via ordinaria. Per la misura delle prestazioni si considerano tutti i contributi versati.
Il computo in Gestione Separata consente ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di riunire tutti i contributi versati negli altri fondi di previdenza obbligatoria al fine di conseguire un’unica prestazione pensionistica.
È richiesto che il lavoratore possa vantare il versamento di almeno un contributo mensile presso la Gestione Separata.
L’interessato deve, inoltre, possedere:
- un’anzianità contributiva nelle gestioni coinvolte nel computo pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 collocati successivamente al 1° gennaio 1996;
- un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
L’istituto consente di conseguire le prestazioni pensionistiche in base ai requisiti previsti dalla gestione separata. Ai fini del calcolo, si utilizza il sistema contributivo.
L’opzione al sistema contributivo consente ai lavoratori di scegliere che il trattamento pensionistico venga liquidato esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Ha diritto di esercitare questa facoltà il lavoratore che:
- non possa far valere più di 18 anni di contributi alla fine del 1995;
- possa far valere almeno 15 anni di versamenti;
- possa far valere almeno 5 anni di contributi successivamente al 1995.
Nel caso in cui si eserciti l’opzione il metodo di calcolo contributivo è mitigato da alcuni correttivi.
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