Il riconoscimento di handicap grave è la condizione necessaria affinché il lavoratore o il familiare che assista il disabile possa fruire dei congedi straordinari e dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104/1992.
Lo stato di handicap grave è definito dai commi 1 e 3 della legge 104/1992.
Alla domanda per il riconoscimento di handicap grave va allegata la seguente documentazione:
- Per disabilità in situazione di gravità: il verbale rilasciato dalla Commissione integrata ai sensi dell’art. 4 legge 104/92 o, nell’attesa della decisione, laddove siano decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, il certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista nella patologia denunciata.
- Per sindrome di Down: in alternativa alla documentazione sopra indicata, la certificazione rilasciata dal medico di base corredata dal cariotipo (mappa cromosomica);
- Per grandi invalidi di guerra ed equiparati: copia dell’attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- Per disabile soggetto ad amministrazione di sostegno: copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di
In caso di adozione:
- adozioni nazionali:
– copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
– copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia;
- adozioni internazionali: certificato dell’Ente autorizzato, da cui risulti l’adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di “convalida” presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori.
Il riconoscimento dell’handicap grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per offrire assistenza e per la presentazione della domanda di riconoscimento handicap grave.
PERMESSI LEGGE 104
I permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 consentono agevolazioni lavorative alle persone con handicap e ai familiari che li assistano.
I requisiti per richiedere i permessi della Legge104 sono:
- la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, riconosciuta da apposita commissione della ASL;
- non ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore) della persona in situazione di disabilità grave.
I beneficiari dei permessi della Legge 104 sono:
- le persone disabili che lavorano come dipendenti;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) occupati a
È possibile solo nel caso di lavoratori agricoli stagionali con contratti di lavoro superiori al mese e la cui attività lavorativa è articolata su 6 giorni la settimana (5 in caso di settimana corta);
- i genitori lavoratori dipendenti;
- il coniuge lavoratore dipendente;
- i parenti affini entro il secondo grado che lavorano come dipendenti.
Il diritto può essere esteso ai parenti e gli affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave si trovino in una delle seguenti condizioni:
- abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
- siano anch’essi affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti
Sono esclusi dal beneficio della Legge 104 i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.
La modalità di fruizione dei permessi della Legge 104 è diversa a seconda del richiedente:
- Il lavoratore dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:
– 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
– 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore.
Non è consentito beneficiare di entrambe le misure nel corso dello stesso mese.
- Il lavoratore dipendente per l’assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire di 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore.
- I genitori che assistono figli di età inferiore a tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente di:
– 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;
– 2 ore al giorno di riposo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
– Prolungamento del congedo parentale. La prestazione può essere concessa per un massimo di 3 anni (comprensivo dei normali periodi di congedo parentale).
- I genitori che assistono figli fino a 12 anni di età possono fruire alternativamente di:
– Prolungamento del congedo parentale (3 anni al massimo);
– 3 giorni al mese anche frazionabili in ore
- I genitori che assistono figli che abbiano oltre i 12 anni di età possono fruire di 3 giorni al mese anche frazionabili in ore.
I permessi possono essere goduti da entrambi i genitori in via alternativa. Il beneficio di queste prestazioni è alternativo e non cumulativo nell’arco del mese.
- I parenti o affini di persone con disabilità grave, anche per minori di età superiore a 3 anni, possono fruire di 3 giorni al mese, anche con modalità oraria.
La decorrenza dei permessi Legge 104 è sempre successiva alla presentazione della domanda.
Ogni volta che il lavoratore con handicap voglia cambiare i permessi da “giorni” ad “ore” e viceversa deve chiedere la modifica della domanda.
Il pagamento dei permessi avviene a conguaglio da parte del datore di lavoro o è direttamente a carico dell’Inps. L’importo dell’indennizzo è calcolato in base alla retribuzione effettivamente corrisposta. I permessi concessi a titolo di titolo di prolungamento dell’astensione facoltativa (congedo parentale) sono indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale.
Il diritto all’indennità si prescrive trascorso un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
I permessi previsti dalla legge 104/92 presenta le seguenti caratteristiche:
- Compatibilità della fruizione tra i permessi orari ex legge n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e i permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio;
- Incompatibilità dei permessi orari e riposi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore dihandicap;
- Cumulabilità dei permessi giornalieri con il congedo parentale ordinario e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell’art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992;
- Impossibilità di fruire dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario;
- Possibilità di fruire nello stesso mese di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992, a condizione che non si sovrappongano.
Il lavoratore che assista più soggetti disabili può cumulare più permessi. Tuttavia per ogni familiare disabile il limite massimo è di tre giorni e il cumulo non può essere riconosciuto quando il lavoratore possa, per la natura dell’handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali dei soggetti nel corso dello stesso periodo.
I tre giorni di permesso mensile concesso ai disabili o loro familiari sono coperti da contribuzione figurativa, da accreditarsi su domanda degli interessati.
Durante la fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/92 si può beneficiare anche degli assegni per il nucleo familiare.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per la richiesta dei permessi Legge 104/1992.
CONGEDO STRAODINARIO LEGGE 104
Il congedo straordinario, previsto dal D. lgs. 151/2001, è un beneficio concesso ai lavoratori che hanno necessità di assistere un familiare portatore di handicap grave.
Possono beneficiare del congedo straordinario della Legge 104/1992 i soggetti elencati ai commi 5 e 6 dell’art. 45 del D. lgs. 151/2001 nel seguente ordine:
- il coniuge convivente con il disabile;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del disabile;
- uno dei figli conviventi della persona disabile;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi con il portatore di handicap grave;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente con il disabile;
- uno dei figli non ancora conviventi con il disabile che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare portatore di handicap entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
La durata massima del congedo straordinario della legge 104/1992 è pari a 2 anni della vita assicurativa. Questo decorso è il limite complessivo fruibile per ogni persona portatrice di handicap fra tutti gli aventi diritto.
La prestazione può essere richiesta solo per periodi successivi alla presentazione dell’istanza. Il richiedente ha diritto ad usufruirne entro 60 giorni dalla domanda.
Il beneficio non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza della stessa persona.
Per l’assistenza allo stesso figlio disabile il diritto al congedo straordinario e ai permessi retribuiti è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente. Tuttavia negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge 104/1992 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 151/2001.
Il lavoratore richiedente il beneficio deve comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.
Durante il periodo di congedo straordinario il richiedente ha diritto a un’indennità a carico Inps pari all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative.
Considerato che il congedo è frazionabile a giorni, l’indennità va corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.
La prestazione dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per la richiesta di congedo straordinario all’Inps.
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