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Indennità di discontinuità e spettacolo

L’indennità di discontinuità è una prestazione a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo nata a tutela di un loro sostegno, in virtù delle prestazioni di lavoro svolte con carattere discontinuo.

I beneficiari dell’indennità di discontinuità sono i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, di seguito elencati:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato, o lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 di seguito elencati:

– operatori di cabine di sale cinematografiche;

– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

– maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

– impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

  • lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.
  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per verificare i requisiti per richiedere  l’indennità di discontinuità e per l’inoltro della domanda all’Inps.

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