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Congedo di maternità

MATERNITÀ LAVORATRICI DIPENDENTI

L’indennità di maternità è un indennizzo economico che viene erogato dall’Inps a tutela della maternità durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione e disciplinato dalla Legge 1204/1971, dal D.Lgs. 151/2001 e dalla Legge 104/2006.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione delle lavoratrici dipendenti per la presentazione della domanda di indennità di maternità all’Inps.

Possono beneficiare dell’indennità di maternità le lavoratrici:

  • dipendenti di un datore di lavoro privato o pubblico;
  • che svolgono lavoro agricolo;
  • dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni);
  • disoccupate da più di 60 giorni;
  • sospese da più di 60 giorni;
  • collaboratrici domestiche;
  • dipendenti di cooperative;
  • che svolgono attività a domicilio;
  • che svolgono attività nello spettacolo;
  • che svolgono attività socialmente utili o di pubblica utilità.

Ai fini del diritto all’indennità di maternità è necessario che la gestante abbia un rapporto di lavoro in corso, o che la gravidanza si sia manifestata entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per la fruizione del congedo di maternità detto anche astensione obbligatoria dal lavoro, la richiedente deve presentare il certificato medico di gravidanza al datore di lavoro e all’Inps.
Esso va rilasciato in tre copie e deve contenere:

– i dati specifici della lavoratrice;
– i dati generici del datore, della sede di lavoro, delle mansioni svolte e dell’Istituto presso cui è assicurata;
– la data (ipotetica) del parto.

Nel caso di “gravidanza a rischio” è sufficiente la certificazione della Asl.

L’astensione obbligatoria per congedo di maternità dà diritto a percepire un’indennità e dura 5 mesi:
2 mesi precedenti il parto;
3 mesi successivi al parto.

È concessa la facoltà alla lavoratrice di continuare a lavorare oltre il settimo mese di gravidanza (fino all’ottavo mese o fino al parto) e di beneficiare del residuo o intero periodo di astensione obbligatoria successivamente al parto.

Nel caso di parto prematuro i giorni di astensione precedenti al parto non goduti si aggiungono al congedo successivo al parto.

In caso di adozione o affidamento si ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale si può beneficiare del congedo anche prima dell’ingresso del minore in famiglia per compiere gli adempimenti inerenti la procedura adottiva.

L’astensione obbligatoria dal lavoro può essere anticipata di un mese quando ricorrono casi particolari.

La misura dell’indennità di maternità è pari all’ 80% della retribuzione globale media giornaliera (RGM) per le giornate indennizzabili.

La lavoratrice ha diritto all’indennità post – partum anche nei casi in cui:

  • Il bambino sia nato morto;
  • il bambino sia deceduto successivamente al parto;
  • ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

La documentazione che occorre presentare per richiedere il congedo di maternità è la seguente:

  • certificato di gravidanza con data presunta di parto;
  • certificato di nascita o di aborto o autocertificazione e CF bambino;
  • autorizzazioni della ASL alla maternità anticipata o posticipata.

Il termine di prescrizione dell’indennità è di un anno dalla fine dell’evento (nascita/adozione/affidamento). L’eventuale procedimento (in sede amministrativa) ha effetto sospensivo. Lo stesso vale per il termine di decadenza, che può essere sospeso solo se la lavoratrice esperisce azione giudiziaria.

Di seguito si illustrano alcune prestazioni legate alla maternità:

  • indennità di congedo parentale;
  • riposi orari giornalieri (allattamento);
  • congedo obbligatorio del padre;
  • congedo malattia bambino;
  • bonus Nido;
  • bonus Bebè (legato all’Isee);
  • premio alla nascita (€ 800).

MATERNITÀ GESTIONE SEPARATA

L’indennità di maternità si applica ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che siano madri o padri, anche adottivi.

Sono beneficiari della prestazione le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratrici a progetto e categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative);
  • associate in partecipazione;
  • libere professioniste iscritte alla gestione separata; 
  • lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali;
  • lavoratrici riconducibili alle categorie “tipiche” (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica);
  • lavoratrici titolari di rapporti di “lavoro autonomo occasionale” di cui all’art. 2222 c.c.;
  • venditori “porta a porta”.

Il richiedente deve soddisfare il requisito contributivo che consiste nel versamento di almeno tre mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi anteriori al periodo di astensione obbligatoria.

Va precisato che per effettiva si intende «Effettivamente versato dal datore di lavoro o dal libero professionista nella gestione separata».

Ciò vuol dire che non opera il principio dell’automaticità della prestazione della gestione separata: i contributi, oltre che maturati, devono essere stati realmente versati.

Sono indennizzabili i seguenti periodi:

  • 2 mesi precedenti la data del parto;
  • 3 mesi successivi al parto.

In questi periodi le lavoratrici parasubordinate sono obbligate ad astenersi dal lavoro.

Ai padri lavoratori parasubordinati l’indennità di paternità spetta per i 3 mesi successivi la data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.

La misura dell’indennità è pari a all’80% della Retribuzione Media Giornaliera (R.M.G.) percepita nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile e derivante da lavoro a progetto o attività libero professionale. Essa non deve essere superiore al massimale previsto.

La domanda deve essere presentata all’Inps in modalità telematica entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Deve essere completa di certificato medico di gravidanza.

Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda all’Inps.

La lavoratrice iscritta alla Gestione separata che ha i requisiti per la maternità può chiedere anche il congedo parentale.

Il termine di prescrizione è di un anno, che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per non decadere dal diritto all’indennità bisogna presentare all’Inps un’apposita istanza. L’eventuale invio di atti anche tramite Pec ha effetto interruttivo della prescrizione.

Il termine di decadenza è di un anno, a partire:

  • dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
  • dalla data di scadenza del termine per la pronuncia del ricorso amministrativo.

Durante il periodo di congedo di maternità obbligatoria e di congedo parentale è possibile fruire, qualora sussistano le condizioni, dell’erogazione degli Assegni al nucleo familiare.

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