INFORTUNIO SUL LAVORO
Si considera Infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi una inabilità assoluta temporanea superiore a tre giorni, l’inabilità permanente o la morte.
Il medico che presta la prima assistenza deve rilasciare il certificato medico in cui sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta e trasmetterlo all’INAIL.
Il lavoratore infortunatosi ha l’obbligo di avvisare immediatamente il proprio datore di lavoro e di fargli pervenire i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio.
Si definisce malattia professionale quella patologia contratta nell’esercizio di una attività e causata dal lavoro (dall’ambiente di lavoro e/o dai materiali utilizzati) per l’azione di agenti nocivi che possono avere natura fisica, chimica e biologica.
Si differenzia dagli infortuni in quanto e caratterizzata da una causa lenta e progressiva, che agisce sull’organismo in maniera diluita nel tempo.
In caso di malattia professionale, il lavoratore deve:
- informare il datore di lavoro entro 15 giorni dal manifestarsi di essa, per non perdere il diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione;
- inviare il certificato medico.
Il datore di lavoro deve denunciare la malattia professionale all’INAIL entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico.
Al termine del periodo di inabilità temporanea, quando risulta conseguita la guarigione clinica dall’infortunio (cioè nel momento in cui un ulteriore periodo di astensione dal lavoro non porterebbe ulteriori miglioramenti alle lesioni subite, ormai consolidate), l’INAIL valuta il danno permanente residuato al lavoratore.
La valutazione tiene conto non solo delle conseguenze lavorative dell’infortunio subìto, ma anche di quelle sulla vita sociale, relazionale, affettiva del lavoratore (c.d. “danno biologico”).
A seconda dell’entità del danno, il lavoratore infortunato o tecnopatico ha diritto a:
- un indennizzo in capitale (stabilito da tabelle di legge) per menomazioni di grado compreso tra 6 % e 15 %;
- una rendita vitalizia mensile per menomazioni a partire dal 16 % in poi.
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