INVALIDITÀ PER SERVIZIO
La pensione privilegiata (P.I.) è una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio.
- I lavoratori dipendenti del settore privato beneficiano dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità qualora l’invalidità o l’inabilità risultino in rapporto causale diretto con il servizio prestato. Costoro possono conseguire le prestazioni privilegiate a prescindere dall’esistenza del requisito contributivo per tali prestazioni a condizione che sussista il versamento di almeno un contributo nell’arco della vita. L’assegno ordinario privilegiato è cumulabile con i redditi da lavoro.
- Per i dipendenti pubblici i trattamenti privilegiati sono erogabili nei confronti del personale appartenente a:
- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In caso di decesso dell’assicurato, ai superstiti spetta la pensione privilegiata indiretta.
La prestazione è incompatibile con le rendite Inail o altri trattamenti a carico dello Stato o di altri Enti Pubblici, quando il relativo diritto trova fondamento nel medesimo evento causativo dell’invalidità.
I trattamenti previdenziali privilegiati non sono previsti per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
La causa di servizio viene riconosciuta al personale appartenente ai settori sicurezza, difesa, vigili del fuoco e pubblico soccorso, quando una infermità è contratta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per ottenere il riconoscimento della causa di servizio, è necessario che:
- i fatti di servizio devono aver provocato, in maniera esclusiva o insieme ad altri fattori, l’infortunio o la malattia;
- il lavoratore non deve essere responsabile dell’evento dannoso.
La domanda di causa di servizio deve essere inviata:
- entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento o dalla data in cui è emersa l’infermità;
- entro 5 anni se la malattia si è manifestata dopo il termine dell’attività lavorativa;
- in caso di morte del lavoratore dipendente, entro 6 mesi dal decesso.
Il riconoscimento della causa di servizio è il presupposto per ottenere specifiche prestazioni economiche.
L’equo indennizzo viene erogato al dipendente pubblico dall’amministrazione di appartenenza a fronte di menomazioni dell’integrità fisica subite a seguito di lesioni o di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.
La domanda di equo indennizzo può essere inviata:
- contestualmente alla presentazione della richiesta di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
- durante il procedimento di riconoscimento della causa di servizio;
- entro 6 mesi dalla data di notifica di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
- in caso di morte del lavoratore dipendente, entro 6 mesi dal decesso.
Il Patronato 50&PiùEnasco offre assistenza per tutte le pratiche relative alla pensione di inabilità, al riconoscimento della causa di servizio o all’inoltro della domanda di equo indennizzo.
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