Nel pubblico impiego l’ordinamento riconosce più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. I dipendenti pubblici non possono chiedere l’assegno ordinario di invalidità. Pertanto, al termine dell’aspettativa per l’infermità ed in presenza di una invalidità che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, possono essere dispensati dal servizio con il collocamento in pensione.
INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE ALLA MANSIONE
L’inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente. Ad esempio, può verificarsi laddove il dipendente perda uno dei requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico.
Questo tipo di infermità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui l’amministrazione non possa adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
I requisiti per ottenere l’inabilità alla mansione:
Requisiti sanitari
- riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione.
Requisiti amministrativi
- almeno 15 anni servizio(14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato (art. 42 DPR 1092/1973);
- almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 52 DPR 1092/1973);
- almeno 20 anni di servizio(19 anni, 11 mesi e 16 giorni) ai sensi dell’articolo 7, co. 1 lettera b) della legge 379/1955;
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL.
Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l’ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Qualora il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore il rapporto di lavoro si risolve e il lavoratore viene dispensato dal servizio per inabilità. In questo caso, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO
L’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro impedisce al dipendente pubblico di continuare a svolgere attività lavorativa continua e remunerativa.
L’interessato non ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Per ottenere l’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro servono i seguenti requisiti:
Requisiti sanitari
- riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa;
Requisiti amministrativi
- almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità;
- almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Per fare la domanda occorre fare la visita medica, che può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL.
Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità al proficuo lavoro, l’ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico. In questo caso, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Il conseguimento della prestazione risulta, inoltre, compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA
Dal 1° gennaio 1996 l’art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/1984 anche al pubblico impiego.
Questo tipo di pensione, richiede una inabilità tale da determinare una inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Per ottenere l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa occorre aver versato almeno cinque anni di contributi, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della prestazione pensionistica.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, va presentata all’ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l’ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente dispone l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica. Successivamente il datore di lavoro provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente. La sede provinciale dell’INPDAP che ha ricevuto la domanda di pensione provvede alla sua liquidazione.
PENSIONE DI PRIVILEGIO
La pensione di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio.
Non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva.
Ha diritto alla pensione di privilegio il personale appartenente a:
- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Trattamento pensionistico dei militari
I militari maturano il diritto alla pensione di privilegio qualora riportino lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978. È necessario che la lesione o l’infermità sia dovuta a fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante della lesione/infermità.
- pensione, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento, in ordine al danno biologico, o alla lesione dell’integrità psicofisica (articolo 67, d.p.r. 1092/1973);
- assegno rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento (articolo 68, del d.p.r. 1092/73).
Il trattamento pensionistico di privilegio potrà essere riconosciuto anche quando l’infermità o lesione sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio.
Questi dipendenti pubblici hanno diritto a beneficiare di due tipologie di pensioni:
- Pensione privilegiata ordinaria;
- Pensione privilegiata tabellare.
Il presupposto comune alle due prestazioni di pensionistica privilegiata è che l’infermità è dovuta a causa di servizio e non è suscettibile di alcun miglioramento.
Pensione privilegiata ordinaria, causa di servizio e benefici
La pensione privilegiata ordinaria consiste in un trattamento sostitutivo della pensione normale, pari al 100% della retribuzione pensionabile.
Condizione necessaria è che le infermità o le lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 915/1978.
La prestazione viene liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, purché l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
Pensione privilegiata tabellare dei dipendenti militari
Si tratta di una pensione assimilabile al trattamento privilegiato di guerra.
Spetta ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado pari o inferiore a quello di caporale.
La liquidazione della pensione non è collegata alla retribuzione percepita ma a specifiche tabelle di legge, che prevedono 8 categorie, d’importo economico differente, a seconda della gravità dell’infermità.
In entrambe le prestazioni ove l’infermità peggiora, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l’eventuale riliquidazione della pensione.
Esistono due modalità differenti per poter presentare la domanda di pensione privilegiata:
- Avvio d’ufficio: il procedimento avviene in automatico nel caso di cessazione del servizio per inabilità assoluta e permanente riconosciuta al dipendente per causa di servizio.
- Avvio su domanda: è da avviare nel caso in cui sia presente una inabilità assoluta e permanente non ancora riconosciuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, saranno riconosciuti dei tempi massimi di cinque anni dalla cessazione del servizio per esercitare il proprio diritto alla pensione presentandone direttamente domanda.
La domanda per la pensione privilegiata deve essere presentata entro due anni dalla cessazione del servizio. Il pagamento verrà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Potrebbe interessarti anche
-
Piattaforma SIISL: obbligo di iscrizione per i percettori di NASpI e DIS-COLL
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Inps hanno fornito le prime indicazioni operative sulla funzionalità della piattaforma SIISL per i beneficiari NASpI e DIS-COLL.
19 Dicembre 2024 -
Invalidità civile: comunicazione annuale dei redditi
L’Inps ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, corrisposte a condizione che il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
13 Dicembre 2024