INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
L’indennità di comunicazione è una prestazione economica in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta sordità, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.
L’indennità di comunicazione è riconosciuta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- persone di età non superiore a 12 anni alle quali è riconosciuta un’ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore;
- persone di età superiore a 12 anni alle quali è riconosciuta un’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel e per le quali sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
- persone non udenti, indipendentemente dall’età e dal reddito;
- cittadini italiani;
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenti in modo stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per il 2021 l’importodella prestazione di indennità di comunicazione è pari a 258 euro da corrispondere per 12 mensilità.
L’indennità di comunicazione presenta le seguenti caratteristiche:
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa;
- è cumulabile con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile;
- per minori di 12 anni è incompatibile con l’indennità di frequenza;
- è incompatibile con invalidità di guerra, servizio e lavoro.
Nei casi di incompatibilità è tuttavia consentito optare per il trattamento più favorevole.
Per ottenere la prestazione di indennità di comunicazione è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda di indennità di comunicazione e per tutte le informazioni necessarie.
INDENNITÀ DI FREQUENZA
L’indennità di frequenza è una prestazione economica finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
La prestazione di indennità di frequenza è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno meno di 18 anni;
- hanno avuto il riconoscimento, a seguito di accertamento sanitario,
– di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure
– della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, e 2000 hertz;
- frequentano in maniera continua o periodica centri ambulatoriali, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
- frequentano scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido);
- frequentano centri di formazione o addestramento professionale convenzionati e finalizzati al reinserimento sociale;
- rispettino i limiti di reddito personale previsti (per il 2021, euro 4.931,29 annui);
- sono cittadini italiani;
- cittadini stranieri extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di validità annuale;
- residenti stabilmente e abitualmente nel territorio dello stato.
Ogni anno il titolare della prestazione (o il tutore) deve inviare all’Inps una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di legge.
Per il 2021 l’importo della misura di indennità di frequenza è pari aeuro 287,09 mensili. L’indennità di frequenza viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio di frequenza del corso o del trattamento terapeutico-riabilitativo.
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
- qualsiasi forma di ricovero;
- le indennità di accompagnamento;
- l’indennità prevista per ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali;
L’interessato ha la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
I minori titolari di indennità di frequenza, entro 6 mesi dal compimento della maggiore età, possono presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda di indennità di frequenza e per tutte le informazioni necessarie.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica a favore degli invalidi civili totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare o l’incapacità di compiere gli atti della vita.
L’indennità di accompagnamento è riconosciuta ai soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
- impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- cittadino italiano;
- cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residente stabilmente e abitualmente sul territorio nazionale.
Per il 2021 l’importo dell’indennità di accompagnamento è pari a euro 522,10 da corrispondersi per 12 mensilità.
Non sono previsti limiti di reddito da rispettare.
Il pagamento dell’indennità di accompagnamento viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, scatta il riconoscimento della pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Pertanto l’interessato è invitato a presentarsi presso i nostri uffici.
L’indennità di accompagnamento presenta le seguenti caratteristiche:
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendete o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale;
- è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali;
- è incompatibile con le prestazioni simili erogate per causa di servizio, lavoro o guerra (l’interessato ha la possibilità di optare per il trattamento più favorevole).
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione della domanda di indennità di accompagnamento e per tutte le informazioni necessarie.
PENSIONE E ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE
La pensione di invalidità (o inabilità) è una prestazione a favore dei soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni a cui sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale.
La pensione di invalidità viene riconosciuta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- riconosciuti totalmente e permanentemente inabili (100%);
- che non superano determinati limiti di reddito, stabiliti annualmente dalla legge (per il 2021, euro 16982,49);
- con età compresa tra i 18 e 67 anni;
- iscritti all’anagrafe del comune di residenza, se cittadini stranieri comunitari;
- in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno, se cittadini stranieri extracomunitari;
- residenti stabilmente e abitualmente sul territorio nazionale.
Per il 2021 l’importodella pensione di invalidità è pari a euro 287,09, da corrispondersi per 13 mensilità. Al compimento dei 67 anni il suo valore viene adeguato a quello dell’assegno sociale.
La pensione di inabilità è compatibile con:
– le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio;
– gli altri trattamenti pensionistici diretti (es. assegni ordinari di invalidità);
– svolgimento di eventuale attività lavorativa;
– l’indennità di accompagnamento;
– tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento dell’invaliditàtramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la verifica dei requisiti per la richiesta della pensione di invaliditàe per tutte le informazioni necessarie.
ASSEGNO DI INVALIDITÀ
L’assegno di invalidità viene erogato mensilmente in favore dei soggetti a cui sia stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%.
I beneficiari dell’assegno di invalidità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- percentuale di invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99%;
- reddito non superiore ai limiti personali stabiliti annualmente (per il 2021, euro 4.931,29);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana;
- iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
- non svolgimento di attività lavorativa;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per il 2021 l’importo dell’assegno di invalidità è pari a euro 287,09 da corrispondersi per 13 mensilità.
L’assegno mensile di invalidità è incompatibile con:
- pensioni dirette di invalidità;
- pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio (anche le rendite Inail).
L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole.
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la verifica dei requisiti per la richiesta dell’assegno di invalidità e per tutte le informazioni necessarie.
PENSIONE CIECHI
La pensione ai ciechi assoluti è una prestazione economica non reversibile riconosciuta ai maggiorenni ciechi assoluti con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi.
I beneficiari della pensione ciechi devono essere in possesso dei seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- maggiore età;
- non superamento dei limiti di reddito (per il 2021, euro 16982,49);
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza straniera comunitaria con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per l’anno 2021 l’importo della pensione per ciechi assoluti è pari a:
- euro 310,48 in caso di soggetto non ricoverato;
- euro 287,09 per i soggetti ricoverati.
La prestazione viene corrisposta per 13 mensilità.
La pensione ai ciechi assoluti è compatibile con qualsiasi altro trattamento di invalidità corrisposto.
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione bensì l’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento per ciechi assolutiè una prestazione economica che viene riconosciuta ai ciechi assoluti, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.
I beneficiari dell’indennità di accompagnamento ciechi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento della cecità civile assoluta;
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza straniera comunitaria con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per il 2021 l’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti è pari a euro 938,35, da corrispondersi per 12 mensilità.
L’indennità di accompagnamento ciechi è incompatibile:
- con l’indennità di frequenza;
- con l’invalidità di guerra, di lavoro e di servizio (con diritto dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole).
La prestazione di indennità accompagnamento ciechi è cumulabile con la pensione ai ciechi assoluti e con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o sordità.
Per ottenere l’indennità è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
La pensione per i ciechi civili parziali (ventesimisti) è una prestazione economica non reversibile in favore dei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.
I beneficiari della prestazione devono soddisfare i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta o infortunio sul lavoro e di servizio;
- non superamento dei limiti reddituali previsti (per il 2021, euro 16982,49);
- cittadinanza straniera comunitaria con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per l’anno 2021 l’importo della pensione per ciechi ventesimisti è pari a euro 287,09, da corrispondersi per 13 mensilità, erogata anche in caso di ricovero gratuito.
La prestazione è compatibile con qualunque prestazione di invalidità e con le pensioni erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria Inps.
Per ottenere la pensione per i ciechi civili parziali è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
L’indennità speciale per ciechi parziali (ventesimisti) è una prestazione economica erogata a favore dei ciechi parziali, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.
I beneficiari della prestazione per ventesimisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- riconoscimento della cecità parziale, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta o infortunio sul lavoro e di servizio;
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza comunitaria con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per il 2021 l’importo dell’indennità speciale per ciechi parziali è pari a euro 213,79, da corrispondersi per 13 mensilità.
La prestazione di indennità speciale per ciechi parziali presenta le seguenti caratteristiche:
- incompatibile con l’indennità di frequenza;
- incompatibile con invalidità di guerra, servizio o lavoro, stante il diritto di opzione per il trattamento più favorevole;
- cumulabile con la pensione non reversibile e con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o sordità.
Per ottenere l’indennità speciale per ciechi parziali è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per tutte le informazioni necessarie e per l’inoltro della domanda per la richiesta della pensione ciechi.
PENSIONE SORDOMUTI
La pensione non reversibile ai sordi è una prestazione economica riservata ai soggetti ai quali è stata riconosciuta sordità, in possesso di redditi inferiori ai limiti previsti.
I requisiti per richiedere la pensione sordomuti sono i seguenti:
- età anagrafica compresa tra i 18 e 67 anni;
- sordità con ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1000 e 2000 Hz nell’orecchio migliore, tale da rendere o aver reso difficile l’apprendimento del linguaggio parlato;
- rispetto dei limiti di reddito previsti (per il 2021, euro 16.982,49);
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza comunitaria con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno di almeno un anno;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per il 2021 l’importo della pensione non reversibile per i sordi è paria euro 287,09 da corrispondersi per 13 mensilità.
Al compimento dei 67 anni di età la pensione di sordità viene convertita nell’assegno sociale.
La pensione sordomuti è compatibile con:
- tutte le prestazioni a carattere diretto e con l’invalidità di guerra, di lavoro o di servizio;
- con le pensioni dirette erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria.
Per ottenere la pensione non reversibile per i sordi è necessario il riconoscimento dell’invalidità tramite accertamento medico legale con rilascio del verbale sanitario.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per tutte le informazioni necessarie e per l’inoltro della domanda per la richiesta della pensione sordomuti.
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